IPOTESI DI ACCORDO SUL TELELAVORO PER IL GRUPPO IBM
[Nota importante: questa ipotesi e' stata respinta da IBM]
Il Gruppo IBM, le OO.SS. FIOM, FIM, UILM e il
Coordinamento Nazionale R.S.U. Gruppo IBM,
come previsto dalle intese del 22 maggio 1995, hanno
affrontato la tematica definita TELELAVORO attraverso una
commissione tecnica composta da 3 incaricati da IBM e 3 dal
Coordinamento Nazionale; tale commissione ha steso un
documento unitario qui riportato all'allegato 1.
Anche sulla base di quanto elaborato dalla su citata commis-
sione le parti convengono sulla seguente definizione delle
prestazioni professionali fornite con la modalita' del
TELELAVORO:
TELELAVORO E' UNA ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA
CON REGOLARITA', INTERAMENTE O IN PARTE, FUORI
DALLA SEDE DI LAVORO, IN SOSTITUZIONE DELL'ATTI
VITA' SVOLTA IN SEDE, CON L'UTILIZZO DI NUOVE
TECNOLOGIE CHE PERMETTONO LA SEPARAZIONE E FA-
CILITANO LE COMUNICAZIONI.
Le parti concordano che la dislocazione delle attivita'
resa possibile dall'assegnazione ai dipendenti da parte
di IBM di telefoni radiomobili e di elaboratori portatili
(nel seguito, per brevita' definiti "portatili")
rientra a pieno titolo nella predetta definizione.
Le parti concordano inoltre che i portatili sono
da considerarsi videoterminali a tutti gli effetti.
Il presente accordo ha lo scopo di normare tale
modalita' lavorativa delle attivita' attualmente svolte
con i predetti strumenti, ed attivita' analoghe che
venissero ad aggiungersi, relative alle figure
professionali piu' oltre citate.
Modifiche qualitative degli strumenti attuali, tali
da permetterne o renderne conveniente l'utilizzo da parte
di altre figure professionali, dovranno essere soggette
ad accordi specifici.
Le parti concordano che tutti i dipendenti coinvolti nelle
attivita' di TELELAVORO comprese nel presente accordo
devono ricevere dall'azienda una comunicazione formale
che li abiliti a svolgere le loro mansioni professionali
con la modalita' definita del TELELAVORO.
IBM riconosce a tali dipendenti la cifra forfettaria
di lire 100000 mensili.
IBM, OO.SS. e Coordinamento concordano sui seguenti
interventi urgenti:
1 - ogni dipendente cui e' stato o verra' assegnato un
portatile per lo svolgimento della sua attivita', lo
otterra' accompagnato da una lettera di assegnazione
corredata da precise istruzioni d'uso cosi' come da
allegato '2'; e' ammesso l'uso del portatile per scopi
personali, purche' tale uso non pregiudichi la piena
disponbilita' e funzionalita' del portatile stesso
ai fini dello svolgimento dell'attivita' professionale;
il lavoratore potra' rifiutarsi di utilizzare
gli strumenti di TELELAVORO in luoghi da
lui giudicati, fino a prova contraria, inidonei
rispetto all'ergonomia, alla sicurezza e alla
riservatezza delle informazioni;
2 - quanto definito al punto 1 e' da intendersi qui interamen
te richiamato anche nei casi di assegnazione di un telefo
no radiomobile; l'azienda deve farsi carico
dell'istallazione di un sistema vivavoce sull'autovettura
del dipendente assegnatario del succitato tipo di telefono
e informare i dipendenti che l'uso del telefono
radiomobile senza vivavoce durante la guida e'
vietato dalla legge;
3 - il video del portatile deve essere a matrice
attiva o di qualita' superiore;
l'azienda deve provvedere comunque alla
installazione di un video fisso presso la sede
di lavoro del dipendente;
4 - IBM provvedera' a porre in atto tutte le iniziative fina-
lizzate alla riduzione del peso della strumentazione con-
nessa al portatile che oggi e' pari a circa 14
chilogrammi;
5 - IBM provvedera' inoltre ad installare sul portatile
sessioni multiple per le connessioni 'modem ',
e a fornire quanto necessario, in termini di
hardware, software e connettivita', per rappresentanti,
sistemisti e personale tecnico e commerciale
del Servizio Clienti, e in particolare, su richiesta
dei singoli interessati, un 'mouse' esterno;
6 - IBM deve rendere disponibile un facile accesso a
Internet per uso professionale a tutti i dipendenti
coinvolti nel TELELAVORO;
7 - IBM provvedera' a potenziare opportunamente i programmi
assicurativi per i dipendenti abilitati al TELELAVORO al
fine di garantire comunque una copertura analoga a quella
prevista in azienda;
8 - L'introduzione di strumenti di TELELAVORO
non esimera' IBM dal rendere disponibile nelle proprie sedi
un numero di scrivanie attrezzate sufficiente ad evitare
contese e sovraffollamenti fra i dipendenti comunque
necessitati a frequentare detti luoghi di lavoro.
Il Gruppo IBM, le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e il
Coordinamento Nazionale RSU Gruppo IBM, sulla base
dell'analisi delle attivita' professionali svolte con la moda
lita' del TELELAVORO cosi' come esso e' definito all'inizio
del presente accordo e secondo la descrizione delle stesse co
si' come elencate nel documento della commissione RSU/IBM di
cui all'allegato '1', concordano sull'applicazione delle nor
mative qui di seguito riportate.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Nel periodo di sperimentazione previsto dal presente
accordo, saranno coinvolgibili lavoratori appartenenti
alle seguenti figure professionali:
rappresentanti, sistemisti, personale tecnico e
commerciale del Servizio Clienti.
L'eventuale allargamento del TELELAVORO ad altre figure
professionali dovra' essere oggetto di apposito accordo,
anche in riferimento ai problemi di accentramento/decentramento
amministrativo.
UTILIZZO DEL PORTATILE E REGIMI D'ORARIO
E' ammesso che la prestazione professionale fornita attraver-
so l'utilizzo di un portatile avvenga in orari
diversamente distribuiti rispetto al normale orario
di lavoro, fermo restando le 40 ore alla settimana,
8 ore al giorno, e comunque dal lunedi' al venerdi'.
La prestazione deve avvenire esclusivamente nel
rispetto delle Leggi, dei Contratti Nazionali
ed Aziendali sull'orario di lavoro stesso e, di conseguenza,
delle norme sulle prestazioni di lavoro straordinario
a qualsiasi titolo fornite.
Nel caso in cui tali prestazioni in orari diversamente
distribuiti siano frutto di una libera scelta del dipendente
e premesso che cio' non puo' e non deve contrastare
con esigenze organizzative, funzionali e tecniche
dell'azienda, non sara' riconosciuto al dipendente
alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo.
Nel caso in cui cio' avvenisse per motivi
tecnici o organizzativi o fosse richiesto anche in maniera
implicita, dalla linea 'manageriale',
saranno applicati i trattamenti gia' previsti dalle norme dei
vigenti Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali.
ATTIVITA' LAVORATIVA AL DI FUORI DELLE SEDI IBM
Quando l'attivita' lavorativa viene svolta
al di fuori delle sedi IBM, il dipendente deve
rendere noto dove si trova, anche mediante l'utilizzo
dell'agenda elettronica disponibile nei sistemi
informatici aziendali.
Il dipendente puo' scegliere, a sua discrezione,
di lavorare presso il proprio domicilio.
In tal caso, se la prestazione e' prolungata ed include
la pausa pranzo, la consumazione del pasto presso
l'abitazione del dipendente viene rimborsata
a pie' di lista per un importo pari a lire 12000.
Nel caso in cui IBM richieda espressamente che l'attivita'
lavorativa venga svolta presso l'abitazione del dipendente,
deve anche farsi carico
dell'installazione di una linea telefonica
dedicata o di altri strumenti tecnologici atti allo scopo,
e provvedere comunque affinche' la postazione
di lavoro risponda alle norme di sicurezza previste
dalle leggi vigenti.
SEDE DI LAVORO
L'inserimento del dipendente nella condizione di TELELAVORO
non costituisce ragione di variazione della sua sede di lavoro.
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER IL TELELAVORO
Tutte le attivita' necessarie per il mantenimento in attivi-
ta' ed efficienza della strumentazione elettronica usata, nel
caso in cui comportino il coinvolgimento del dipendente, sa-
ranno considerate lavorative e quindi riconducibili ai tratta
menti previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali ed
aziendali.
ADDESTRAMENTO
IBM provvedera' ai necessari corsi di formazione professiona-
le per tutti i dipendenti che svolgeranno attivita' con la mo
dalita' del TELELAVORO ed in particolare per coloro che uti-
lizzeranno il portatile.
CONTROLLO ATTIVITA'
L'azienda ha facolta' di verificare le prestazioni
professionali fornite attraverso il TELELAVORO
fermo restando il pieno rispetto di quanto concordato
aziendalmente in materia di accesso ai dati gestiti elettroni-
camente (accordo aziendale 23 Febbraio 1982 e successivi docu
menti integrativi).
COMUNITA' AZIENDALE
Fermo restando che i dipendenti in TELELAVORO partecipano a
pieno titolo a tutte le attivita' aziendali, essi, di norma,
dovranno garantire una presenza minima di 40 ore mensili
medie nell'arco di un anno presso
le rispettive sedi aziendali di lavoro, al fine di
garantire un reciproco scambio di competenze professionali.
ERGONOMIA E SICUREZZA
IBM provvedera' a far si' che gli strumenti elettronici utiliz
zati per le prestazioni professionali in TELELAVORO abbiano
almeno gli stessi requisiti ergonomici presenti negli analo-
ghi strumenti utilizzati presso le sedi di lavoro.
IBM deve inoltre assicurarsi che gli stessi strumenti, ed
in particolare il portatile, vengano utilizzati nel
rispetto delle norme di sicurezza previste dalle Leggi in ma-
teria e normalmente applicate presso le sedi di lavoro.
DIRITTI SINDACALI
In considerazione della ridotta presenza in azienda dei
dipendenti e dei rappresentanti sindacali coinvolti nelle
prestazioni professionali svolte con la modalita' del
TELELALAVORO, le R.S.U. potranno utilizzare l'applicazione
di posta elettronica per comunicazioni ai
dipendenti, anche a livello europeo,
su materie di interesse sindacale e del lavoro.
I dipendenti in TELELAVORO potranno comunque partecipare
a tutte le iniziative sindacali presso le sedi aziendali.
Il Gruppo IBM, le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e il Coordinamento
Nazionale RSU del Gruppo IBM, in considerazione:
- dei notevoli cambiamenti dell'organizzazione del lavoro
impliciti nella modalita' definita TELELAVORO;
- della mancanza di esperienze di massa e significative a li
vello mondiale in relazione a tale modalita' di prestazio-
ne professionale;
- della estemporaneita' degli studi conosciuti sulla effetti
va redditivita' delle prestazioni date con tale modalita':
concordano sulla necessita' che le prestazioni professionali
fornite in regime di TELELAVORO e i relativi trattamenti ven
gano introdotte per un periodo sperimentale pari a 12 mesi
dalla data del presente accordo; alla fine di detto periodo
le parti firmatarie si riservano la possibilita' di rivedere
quanto sottoscritto in data odierna.
Per meglio inquadrare le conseguenze di questa nuova modalita'
organizzativa, IBM fornira' i dati di traffico relativi
all'utilizzo degli strumenti di TELELAVORO, sia da parte dei
dipendenti che dei non dipendenti.
Durante detto periodo sperimentale viene costituita una
commissione paritaria di 6 incaricati, nominati 3
dal Coordinamento Nazionale RSU Gruppo IBM e 3 da
Gruppo IBM, che si preoccupera' di:
1) verificare l'applicazione del presente accordo;
2) gestire e risolvere piccoli problemi di natura tecnica
e organizzativa;
3) verificare gli impatti economici, organizzativi, sindacali
e psicologici della sperimentazione in corso, raccogliendo
tutti i dati necessari.
Infine, il Gruppo IBM, le OO.SS. FIOM, FIM, UILM e il
Coordinamento Nazionale R.S.U. Gruppo IBM, concordano sulla
istituzione di un FORUM ELETTRONICO sulle tematiche specifiche e
sugli strumenti del TELELAVORO a cui potranno partecipare tut-
ti i soggetti coinvolti (dipendenti, IBM ed R.S.U.) allo scopo
di aumentare il coinvolgimento degli stessi in particolare e
l'efficacia di tale modalita' lavorativa piu' in generale.