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IPOTESI DI ACCORDO SUL TELELAVORO PER IL GRUPPO IBM


Da: Telelavoro


         [Nota importante: questa ipotesi e' stata respinta da IBM]


         Il Gruppo IBM, le OO.SS. FIOM, FIM, UILM e il
         Coordinamento Nazionale R.S.U. Gruppo IBM,
         come previsto dalle intese del 22 maggio 1995, hanno
         affrontato la tematica definita TELELAVORO attraverso  una
         commissione tecnica composta da 3 incaricati da IBM e 3 dal
         Coordinamento Nazionale; tale commissione ha steso un
         documento unitario qui riportato all'allegato 1.

         Anche sulla base di quanto elaborato dalla su citata commis-
         sione le parti convengono sulla seguente definizione delle
         prestazioni professionali fornite con la modalita' del
         TELELAVORO:

                 TELELAVORO E' UNA ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA
                 CON REGOLARITA', INTERAMENTE O IN PARTE, FUORI
                 DALLA SEDE DI LAVORO, IN SOSTITUZIONE DELL'ATTI
                 VITA' SVOLTA IN SEDE,  CON L'UTILIZZO DI NUOVE
                 TECNOLOGIE CHE PERMETTONO LA SEPARAZIONE E FA-
                           CILITANO LE COMUNICAZIONI.

         Le parti concordano che la dislocazione delle attivita'
         resa possibile dall'assegnazione ai dipendenti da parte
         di IBM di telefoni radiomobili e di elaboratori portatili
         (nel seguito, per brevita' definiti "portatili")
         rientra a pieno titolo nella predetta definizione.
         Le parti concordano inoltre che i portatili sono
         da considerarsi videoterminali a tutti gli effetti.
         Il presente accordo ha lo scopo di normare tale
         modalita' lavorativa delle attivita' attualmente svolte
         con i predetti strumenti, ed attivita' analoghe che
         venissero ad aggiungersi, relative alle figure
         professionali piu' oltre citate.
         Modifiche qualitative degli strumenti attuali, tali
         da permetterne o renderne conveniente l'utilizzo da parte
         di altre figure professionali, dovranno essere soggette
         ad accordi specifici.

         Le parti concordano che tutti i dipendenti coinvolti nelle
         attivita' di TELELAVORO comprese nel presente accordo
         devono ricevere dall'azienda una comunicazione formale
         che li abiliti a svolgere le loro mansioni professionali
         con la modalita' definita del TELELAVORO.
         IBM riconosce a tali dipendenti la cifra forfettaria
         di lire 100000 mensili.

         IBM, OO.SS. e Coordinamento concordano sui seguenti
         interventi urgenti:

         1 - ogni dipendente cui e' stato o verra' assegnato un
             portatile per lo svolgimento della sua attivita', lo
             otterra' accompagnato da una lettera di assegnazione
             corredata da precise istruzioni d'uso cosi' come da
             allegato '2'; e' ammesso l'uso del portatile per scopi
             personali, purche' tale uso non pregiudichi la piena
             disponbilita' e funzionalita' del portatile stesso
             ai fini dello svolgimento dell'attivita' professionale;
             il lavoratore potra' rifiutarsi di utilizzare
             gli strumenti di TELELAVORO in luoghi da
             lui giudicati, fino a prova contraria, inidonei
             rispetto all'ergonomia, alla sicurezza e alla
             riservatezza delle informazioni;

         2 - quanto definito al punto 1 e' da intendersi qui interamen
             te richiamato anche nei casi di assegnazione di un telefo
             no radiomobile; l'azienda deve farsi carico
             dell'istallazione di un sistema vivavoce sull'autovettura
             del dipendente assegnatario del succitato tipo di telefono
             e informare i dipendenti che l'uso del telefono
             radiomobile senza vivavoce durante la guida e'
             vietato dalla legge;

         3 - il video del portatile deve essere a matrice
             attiva o di qualita' superiore;
             l'azienda deve provvedere comunque alla
             installazione di un video fisso presso la sede
             di lavoro del dipendente;

         4 - IBM provvedera' a porre in atto tutte le iniziative fina-
             lizzate alla riduzione del peso della strumentazione con-
             nessa al portatile che oggi e' pari  a  circa 14
             chilogrammi;

         5 - IBM provvedera' inoltre ad installare sul portatile
             sessioni multiple per le connessioni 'modem ',
             e a fornire quanto necessario, in termini di
             hardware, software e connettivita', per rappresentanti,
             sistemisti e personale tecnico e commerciale
             del Servizio Clienti, e in particolare, su richiesta
             dei singoli interessati, un 'mouse' esterno;

         6 - IBM deve rendere disponibile un facile accesso a
             Internet per uso professionale a tutti i dipendenti
             coinvolti nel TELELAVORO;

         7 - IBM provvedera' a potenziare opportunamente i programmi
             assicurativi per i dipendenti abilitati al TELELAVORO al
             fine di garantire comunque una copertura analoga a quella
             prevista in azienda;

         8 - L'introduzione di strumenti di TELELAVORO
             non esimera' IBM dal rendere disponibile nelle proprie sedi
             un numero di scrivanie attrezzate sufficiente ad evitare
             contese e sovraffollamenti fra i dipendenti comunque
             necessitati a frequentare detti luoghi di lavoro.


         Il Gruppo IBM, le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e il
         Coordinamento Nazionale RSU Gruppo IBM, sulla base
         dell'analisi delle attivita' professionali svolte con la moda
         lita' del TELELAVORO cosi' come  esso e' definito all'inizio
         del presente accordo e secondo la descrizione delle stesse co
         si' come elencate nel documento della commissione RSU/IBM di
         cui all'allegato '1', concordano sull'applicazione delle nor
         mative qui di seguito riportate.

         SETTORI DI APPLICAZIONE

         Nel periodo di sperimentazione previsto dal presente
         accordo, saranno coinvolgibili lavoratori appartenenti
         alle seguenti figure professionali:
         rappresentanti, sistemisti, personale tecnico e
         commerciale del Servizio Clienti.
         L'eventuale allargamento del TELELAVORO ad altre figure
         professionali dovra' essere oggetto di apposito accordo,
         anche in riferimento ai problemi di accentramento/decentramento
         amministrativo.

         UTILIZZO DEL PORTATILE E REGIMI D'ORARIO

         E' ammesso che la prestazione professionale fornita attraver-
         so l'utilizzo di un portatile avvenga in orari
         diversamente distribuiti rispetto al normale orario
         di lavoro, fermo restando le 40 ore alla settimana,
         8 ore al giorno, e comunque dal lunedi' al venerdi'.
         La prestazione deve avvenire esclusivamente nel
         rispetto delle Leggi, dei Contratti Nazionali
         ed Aziendali sull'orario di lavoro stesso e, di conseguenza,
         delle norme sulle prestazioni di lavoro straordinario
         a qualsiasi titolo fornite.
         Nel caso in cui tali prestazioni in orari diversamente
         distribuiti siano frutto di una libera scelta del dipendente
         e premesso che cio' non puo' e non  deve  contrastare
         con esigenze organizzative, funzionali e tecniche
         dell'azienda, non sara' riconosciuto al dipendente
         alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo.
         Nel caso in cui cio' avvenisse per motivi
         tecnici o organizzativi o fosse richiesto anche in maniera
         implicita, dalla linea 'manageriale',
         saranno applicati i trattamenti gia' previsti dalle norme dei
         vigenti Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali.

         ATTIVITA' LAVORATIVA AL DI FUORI DELLE SEDI IBM

         Quando l'attivita' lavorativa viene svolta
         al di fuori delle sedi IBM, il dipendente deve
         rendere noto dove si trova, anche mediante l'utilizzo
         dell'agenda elettronica disponibile nei sistemi
         informatici aziendali.
         Il dipendente puo' scegliere, a sua discrezione,
         di lavorare presso il proprio domicilio.
         In tal caso, se la prestazione e' prolungata ed include
         la pausa pranzo, la consumazione del pasto presso
         l'abitazione del dipendente viene rimborsata
         a pie' di lista per un importo pari a lire 12000.
         Nel caso in cui IBM richieda espressamente che l'attivita'
         lavorativa venga svolta presso l'abitazione del dipendente,
         deve anche farsi carico
         dell'installazione di una linea telefonica
         dedicata o di altri strumenti tecnologici atti allo scopo,
         e provvedere comunque affinche' la postazione
         di lavoro risponda alle norme di sicurezza previste
         dalle leggi vigenti.

         SEDE DI LAVORO

         L'inserimento del dipendente nella condizione di TELELAVORO
         non costituisce ragione di variazione della sua sede di lavoro.

         GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER IL TELELAVORO

         Tutte le attivita' necessarie per il mantenimento in attivi-
         ta' ed efficienza della strumentazione elettronica usata, nel
         caso in cui  comportino il coinvolgimento del dipendente, sa-
         ranno considerate lavorative e quindi riconducibili ai tratta
         menti previsti dai vigenti Contratti  Collettivi Nazionali ed
         aziendali.

         ADDESTRAMENTO

         IBM provvedera' ai necessari corsi di formazione professiona-
         le per tutti i dipendenti che svolgeranno attivita' con la mo
         dalita' del TELELAVORO ed in particolare per coloro che uti-
         lizzeranno il portatile.

         CONTROLLO ATTIVITA'

         L'azienda ha facolta' di verificare le prestazioni
         professionali fornite attraverso il TELELAVORO
         fermo restando il pieno rispetto di quanto concordato
         aziendalmente in materia di accesso ai dati gestiti elettroni-
         camente (accordo aziendale 23 Febbraio 1982 e successivi docu
         menti integrativi).

         COMUNITA' AZIENDALE

         Fermo restando che  i dipendenti in TELELAVORO partecipano a
         pieno titolo a tutte le attivita' aziendali, essi, di norma,
         dovranno garantire una presenza minima di 40 ore mensili
         medie nell'arco di un anno presso
         le rispettive sedi aziendali di lavoro, al fine di
         garantire un reciproco scambio di competenze professionali.

         ERGONOMIA E SICUREZZA

         IBM provvedera' a far si' che gli strumenti elettronici utiliz
         zati per le prestazioni professionali in TELELAVORO  abbiano
         almeno gli stessi  requisiti ergonomici presenti negli analo-
         ghi strumenti utilizzati presso le sedi di lavoro.
         IBM deve inoltre assicurarsi  che  gli stessi strumenti, ed
         in particolare il portatile, vengano  utilizzati nel
         rispetto delle norme di sicurezza previste dalle Leggi in ma-
         teria e normalmente applicate presso le sedi di lavoro.

         DIRITTI SINDACALI

         In considerazione della ridotta presenza in azienda dei
         dipendenti e dei rappresentanti sindacali coinvolti nelle
         prestazioni professionali svolte con la modalita' del
         TELELALAVORO, le R.S.U. potranno utilizzare l'applicazione
         di posta elettronica per comunicazioni ai
         dipendenti, anche a livello europeo,
         su materie di interesse sindacale e del lavoro.

         I dipendenti in TELELAVORO potranno comunque partecipare
         a tutte le iniziative sindacali presso le sedi aziendali.

         Il Gruppo IBM, le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e il Coordinamento
         Nazionale RSU del Gruppo IBM, in considerazione:

         -  dei notevoli cambiamenti dell'organizzazione del lavoro
            impliciti nella modalita' definita TELELAVORO;

         -  della mancanza di esperienze di massa e significative a li
            vello mondiale in relazione a tale modalita' di prestazio-
            ne professionale;

         -  della estemporaneita' degli studi conosciuti sulla effetti
            va redditivita' delle prestazioni date con tale modalita':

         concordano sulla necessita'  che le prestazioni professionali
         fornite in regime di TELELAVORO e i relativi trattamenti ven
         gano introdotte per un periodo  sperimentale  pari  a 12 mesi
         dalla data del presente accordo; alla fine di detto  periodo
         le parti firmatarie  si riservano la possibilita' di rivedere
         quanto sottoscritto in data odierna.
         Per meglio inquadrare le conseguenze di questa nuova modalita'
         organizzativa, IBM fornira' i dati di traffico relativi
         all'utilizzo degli strumenti di TELELAVORO, sia da parte dei
         dipendenti che dei non dipendenti.

         Durante detto periodo sperimentale viene costituita una
         commissione paritaria di 6 incaricati, nominati 3
         dal Coordinamento Nazionale RSU Gruppo IBM e 3 da
         Gruppo IBM, che si preoccupera' di:

         1) verificare l'applicazione del presente accordo;

         2) gestire e risolvere piccoli problemi di natura tecnica
            e organizzativa;

         3) verificare gli impatti economici, organizzativi, sindacali
            e psicologici della sperimentazione in corso, raccogliendo
            tutti i dati necessari.

         Infine, il Gruppo IBM, le OO.SS. FIOM, FIM, UILM e il
         Coordinamento Nazionale R.S.U. Gruppo IBM, concordano sulla
         istituzione di un FORUM ELETTRONICO sulle tematiche specifiche e
         sugli strumenti del TELELAVORO a cui potranno partecipare tut-
         ti i soggetti coinvolti (dipendenti, IBM ed R.S.U.) allo scopo
         di aumentare il coinvolgimento degli stessi in particolare e
         l'efficacia di tale modalita' lavorativa piu' in generale.