La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento o dalla fine del periodo di mancato preavviso, pena il decadimento dal diritto all'indennità di mobilità.
Hanno diritto all'iscrizione nella lista di mobilità i lavoratori licenziati da un'impresa a causa di riduzione di personale, connessa a cessazione, riduzione o trasformazione dell'attività. Liscrizione alle liste di mobilità è condizione - ma non sufficiente - per poter avere poi diritto a percepire lindennità di mobilità.
In caso di licenziamento collettivo, l'azienda deve comunicare all'ente preposto (che varia da regione a regione) - che compila la lista di mobilità e la trasmette alle Province - i nominativi dei lavoratori licenziati aventi diritto all'inserimento in lista di mobilità.
Alla luce della recente riforma sul tema delle procedure telematiche per la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) - descritta brevemente nella domanda successiva - anche i lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità L. 223/91 potranno chiedere direttamente all'INPS il sostegno al reddito spettante, senza prima transitare dal Centro per l'Impiego.
Attenzione: è indispensabile che l'interessato sia in possesso di una casella di posta elettronica personale, perché, all'atto dell'iscrizione al sito della regione, l'applicazione spedirà una mail all'interessato contenente la password da usare al primo accesso per poter prosegure nell'iter burocratico.
Attenzione: se lo scarico, la stampa, la firma e la vidimazione del modello SR163 vengono effettuati prima di presentare la domanda di mobilità da parte del lavoratore che intendesse drivolgersi a un Patronato, sarà quest'ultimo che provvederà direttamente a recapitarlo alla sezione INPS di competenza.
L'indennità decorre:
Lindennità di mobilità decorre dal primo giorno
successivo al termine del periodo di preavviso per un periodo di tempo che
varia come di seguito specificato.
SE LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E' NEL 2016:
Qui di
seguito sono specificati i limiti di reddito e i massimali previsti per chi
viene licenziato nel 2016 e ha diritto alla mobilità.
Retribuzione
mensile lorda inferiore/uguale a 2102,24
Viene erogata nella misura
dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle
mensilità aggiuntive (13esima, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti
massimi:
Retribuzione mensile lorda superiore a 2102,24
Viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento,
comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13esima, premi ecc.), entro e
non oltre i seguenti limiti massimi:
E'
opportuno precisare che il massimale assunto a riferimento per la
corresponsione dell'indennità di mobilità è sempre corrispondente a quello
previsto nell'anno in cui avviene il licenziamento e non è, perciò, soggetto
alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT.
I contributi figurativi utili ai fini della
maturazione del diritto alla pensione sono, durante la mobilità, 52 settimane
contributive annue per tutti i lavoratori (compresi i part-time); ai fini del
calcolo della pensione, durante il periodo di mobilità, si prende a
riferimento l'ultima retribuzione effettivamente percepita.
Nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato
con superamento del periodo di prova la mobilità sinterrompe e non riprende
più. Se, invece, si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, la
mobilità viene sospesa (il lavoratore deve dare comunicazione allINPS di aver
trovato occupazione) e riprende alla scadenza del citato rapporto a tempo
determinato (il lavoratore deve assicurarsi che lINPS abbia contezza del
termine del contratto). E opportuno precisare che:
La materia è complessa e, per qualche verso, anche soggetta a diverse
interpretazioni; è perciò opportuno limitarsi alle casistiche più semplici.
Compatibilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o collaborazione
coordinata e continuativa: la
legge n. 223/1991 prevede la possibilità per il prestatore di lavoro che
si trovi in mobilità di ottenere, previa richiesta, la corresponsione
anticipata della prestazione al fine di intraprendere unattività autonoma
oppure associarsi in cooperativa, escludendo solo le mensilità eventualmente
già godute. Secondo quanto chiarito dallInps, i casi di compatibilità tra
svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa
con la percezione dellindennità di mobilità sono i seguenti: 1) attività di
lavoro autonomo con reddito non superiore a 4.800 ; 2) collaborazioni
coordinate e continuative con reddito non superiore a 8.000 euro.
Cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro
autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa: in tali casi la
remunerazione potrà cumularsi con lindennità nei limiti previsti
dallarticolo 9 della legge
n. 223/1991, ossia nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione
di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in
mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dellindice del
costo della vita calcolato dallISTAT. Nellipotesi in cui venga superato tale
limite, lindennità sarà ridotta fino a che la somma dellindennità con la
remunerazione da lavoro non uguagli la precedente retribuzione rivalutata.
Corresponsione anticipata dellindennità di mobilità per associarsi in
cooperativa: il prestatore di lavoro collocato in mobilità che abbia
titolo alla percezione dellindennità e che voglia occuparsi associandosi in
cooperativa, ha la possibilità di chiedere, ex art. 7, comma 5, della sopra
menzionata legge
n. 223/1991, la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in
ununica soluzione;
Gli eventi che provocano l'uscita dalla lista di
mobilità e la conseguente perdita dell'indennità di mobilità sono i seguenti:
E consigliata la lettura del
contenuto delle seguenti pagine web:
Naturalmente è consigliabile
anche unattenta esplorazione del portale
INPS.
L'indennità sostituiva del preavviso deve essere
assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale (art.
12 L. 153/1969 e successive modificazioni; INPS, circ.
263/1997), mentre deve essere interessata da ritenute fiscali (compito del
sostituto d'imposta) con il criterio della tassazione separata applicando
l'aliquota prevista per la tassazione del TFR.
Lincentivo costituisce un reddito soggetto a tassazione separata,
esattamente come il Trattamento di fine Rapporto e sarà pertanto applicata
laliquota media per determinare lammontare delle tasse.
La somma
a titolo transattivo costituisce, appunto, il corrispettivo che IBM liquida a
fronte delle rinunce sottoscritte dal lavoratore interessato; a titolo
esemplificativo, dette rinunce riguardano la non impugnazione del
licenziamento, la rinuncia ad ogni ipotetico eventuale contenzioso in essere
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ecc... .
Il valore
estremamente modesto di questa somma, pur applicandosi l'imposizione contributiva e la tassazione
ordinaria, comporta un risultato netto normalmente molto simile a quello
che si otterrebbe applicando l'aliquota media.
A questa domanda si può rispondere
presuntivamente sulla base dell'esperienza vissuta.
Prima
della cessazione del rapporto di lavoro, il superiore diretto dell'interessato
dovrà consegnargli un Separation Package contenente:
Inoltre IBM consegnerà la lettera di
risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento) che dovrà essere
firmata per ricevuta dal lavoratore interessato; questa lettera
conterrà l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro
(ultimo giorno di lavoro), il numero di mensilità corrispondenti all'indennità
di mancato preavviso, l'ammontare dell'incentivo all'esodo e la somma
corrisposta a titolo transattivo.
Infine, dovrà essere consegnata la
modulistica necessaria per gli adempimenti riguardanti la C.A.D.G.I..
Le parti, per reciproca tutela, dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale.
Si tratta di un'atto sottoscritto in sede protetta, ovvero
davanti a una Commissione di Conciliazione - costituita a norma del
Codice Civile e di un accordo interconfederale (CGIL-CISL-UIL) - composta da
un rappresentante di Assolombarda (che assiste IBM) e da un rappresentante
della FIOM-CGIL di Milano (che assiste il lavoratore). Il verbale è composta
da 6 originali che dovranno tutti essere firmati in originale dalle parti (IBM
e lavoratore) e dai conciliatori come sopra specificati; dei 6 originali:
Conseguentemente a
tutto quanto sopra specificato il verbale è un atto con valore legale,
definitivo ed efficace per quanto riguarda i titoli in esso contenuti e
immediatamente esecutivo nell'ipotesi di inadempienza di una delle 2 parti
firmatarie (se, ad esempio, IBM non dovesse ottemperare ai pagamenti
prescritti, il lavoratore ha in mano un atto esecutivo che da diritto
all'ingiunzione di pagamento nei confronti di IBM senza bisogno di uteriori
azioni legali).
E' opportuno infine precisare che la sottoscrizione del
verbale di conciliazione è condizione esclusiva perché IBM ottemperi a tutte
le condizioni normative e retributive previste dall'accordo sindacale.
Fare
riferimento ai siti web CADGI e Fondo
Pensione Dipendenti IBM.