Da: Retribuzione;
Diritti sindacali e dei lavoratori;
Formazione e addestramento;
Spostamenti, trasferte, viaggi;
Orario di lavoro;
Sedi periferiche;
Stabilimenti di Santa Palomba e Vimercate;
Sedi di Roma;
Sedi di Milano e Segrate
[Chiusure collettive, part-time, trasferte, premio di produzione, monte ore RSA]
Addi', 9 ottobre 1989 in Milano
Tra l'Associazione Industriale Lombarda nelle persone dei Sigg.:
Dr. Elio Minicone e Rag. Luigi Arienti che rappresentano ed assi-
stono la Ditta I.B.M. ITALIA S.p.A. presente nelle persone dei
Sigg.: Dr. Oderisio de Grenet, Dr. Luigi Bagordo e Com. Ferdinan-
do Tenucci
e la FIM-CISL rappresentata dai Sigg.: Vito Milano e Pinuccia Caz-
zaniga
la FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg.: G.Piero Castano e Alberto An
ghileri
e la UILM-UIL rappresentata dal Sig. Mario Rocca
presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale
stato convenuto quanto segue:
1) le Parti si danno atto di aver ottemperato a quanto previsto
dall'art. 3, Disciplina Generale, Sezione I, del vigente CCNL
di categoria;
2) eventuali rilevanti modifiche organizzative, tecnologiche e
produttive continueranno a costituire oggetto di informazio-
ne, sia a livello di sede centrale che di stabilimenti di
produzione, nei confronti delle R.S.A..
La Societa' riconferma, inoltre, la propria disponibilita' a
fornire in sede aziendale consuntivi annuali sulle attivita'
di formazione precedentemente realizzate, con riferimento an-
che alla tipologia dei corsi, al numero complessivo dei dipen
denti coinvolti nonche' alle giornate/studente dedicate;
3) di norma entro il 31 marzo di ciascun anno la Direzione e le
R.S.A. si incontreranno per l'esame congiunto dei periodi di
chiusura collettiva.
A tale riguardo la Societa',compatibilmente con le proprie esi
genze tecnico-organizzative, ribadisce l'intenzione di privile
giare il godimento individuale dei permessi retribuiti, di cui
al protocollo aggiuntivo all'art.5, Disciplina Generale, Se-
zione III, del vigente CCNL di categoria, utilizzando di nor-
ma collettivamente i cod. 99 in misura non superiore a 5 per
anno.
In riferimento al punto 4) dell'accordo aziendale del 22.2.
1982, la Societa' dichiara la propria disponibilita', qualora
il lavoratore interessato ne faccia richiesta e le esigenze or
ganizzative lo consentano, ad apporre al contratto a tempo par
ziale un limite temporale di norma non inferiore ai 6 mesi e
non superiore ai 24.
Le Parti si incontreranno di norma con cadenza annuale per
una verifica congiunta dell'andamento del fenomeno.
Entro la fine dell'anno in corso, compatibilmente con le esi
genze tecnico-organizzative, l'Azienda valutera', a richiesta
del lavoratore interessato, la possibilita' di apporre un ter
mine nei limiti di cui sopra anche a rapporti a part-time at-
tualmente in essere.
La Societa' riconferma la prassi in atto, che prevede la con-
cessione di aspettative, al di fuori dei casi gia' previsti da
norme di legge o clausole contrattuali, per periodi non supe-
riori ai 12 mesi e quando le stesse siano seriamente motiva
te e comunque compatibili con le esigenze organizzative ed ope
rative della Societa'.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la concessione di
aspettative legittima il ricorso della Societa' ad assunzioni
ai sensi della Legge 18.4.1962, n. 230;
4) per ogni giornata intera di trasferta con pernottamento verra'
riconosciuto a ciascun lavoratore interessato l'importo forfet
tario di L. 12.000 lorde per spese non documentate.
Conseguentemente non verranno piu' rimborsate le piccole spese
quali, ad esempio, quelle relative a: trasporto bagagli, bus
urbani e metro, mance e simili.
Per quanto concerne, inoltre, i vari trattamenti di trasferta
riconosciuti ai sensi della normativa aziendale, la Societa'
monitorizzera' fenomeno al fine di procedere ad eventuali ade-
guamenti qualora gli stessi si rendessero necessari;
5) il premio di produzione ad oggi in vigore subira' le seguenti
modifiche:
a) dal 1989, fatto salvo quanto previsto al successivo punto
b), per ciascun lavoratore l'importo di L. 1.500.000 (un milio
necinquecentomila) verra' incrementato di una somma pari al
35% della sua retribuzione individuale (minimo, superminimo,
3 elemento, contingenza, aumenti periodici) in atto al dicem-
bre dell'anno precedente.
In ogni caso saranno garantiti a ciascun dipendente gli impor-
ti di L. 2000000 (duemilioni) per l'anno 1989, di L. 2100000
(duemilionicentomila) per l'anno 1990 e di L. 2300000 (duemi-
lionitrecentomila) dall'anno 1991, fatti salvi, naturalmente,
i casi di assunzione o risoluzione del rapporto in corso
d'anno;
b) dal 1990 il premio di produzione, nei valori ottenuti in appli
cazione di quanto previsto al precedente punto a),sara' aggan-
ciato al Margine Operativo Ante Ammortamenti (MOAA) del bilan-
cio aziendale certificato dell'anno precedente, determinato
dal rapporto:
UTILE OPERATIVO LORDO
---------------------------------------------------
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Il MOAA preso come riferimento per la determinazione del pre-
mio di produzione base e pari al 23% come risulta dal bilan-
cio certificato della Societa' per l'esercizio 1988.
Il riferimento a tale parametro potra' comportare delle oscil
lazioni in piu' o in meno del premio di produzione base secon
do la seguente dinamica:
1.se il MOAA dell'anno sara' compreso tra il 22% ed il 24%, a
ciascun lavoratore sara' erogato il premio di produzione in
dividuale base di cui al precedente punto a);
2.se il MOAA risultera' superiore al 24%, il premio di produ-
zione individuale base di ciascun dipendente sara' aumenta-
to del 20%;
3.se il MOAA risultera' inferiore al 22%, il premio di produ-
zione individuale base di ciascun dipendente sara' ridotto
del 20%.
In ogni caso saranno garantiti a ciascun dipendente gli im-
porti di L. 2000000 (duemilioni) per l'anno 1989, di L.
2100000 (duemilionicentomila) per l'anno 1990 e di L.
2300000 (duemilionitrecentomila) dall'anno 1991, fatti sal-
vi, naturalmente, i casi di assunzione o risoluzione del
rapporto in corso d'anno.
Sono fatte salve le modalita' di corresponsione aziendalmen
te in atto limitatamente all'importo di L. 1500000 (un mi-
lionecinquecentomila).
La quota individuale eccedente tale somma verra' corrispo-
sta in soluzione unica con le competenze del mese di giugno
di ciascun anno.
Le Parti si reincontreranno nel maggio 1993 per una verifi-
ca dell'andamento del premio di produzione cosi' come rifo-
mulato con il punto 5) del presente accordo.
6) Con decorrenza 1 gennaio 1990, fermo restando quanto previsto
al punto 2 dell'accordo 13.6.1972 ed al punto 11 dell'accordo
7.1.1978, il monte ore a disposizione delle R.S.A. viene deter
minato in n. 32.000 ore annue complessive.
La ripartizione di tale monte ore tra le varie sedi sara' la
seguente:
- stabilimento e uffici di Vimercate n. 8.500 ore anno;
- uffici di Milano, Segrate e sede di Basiano n.10.500 ore
anno;
- uffici di Roma n. 3.500 ore anno;
- stabilimento e uffici di S. Palomba - Pomezia n. 3.000 ore
anno .
Il monte ore residuo (pari a n.6.500 ore) verra' ripartito tra
le restanti sedi con criteri di proporzionalita' sulla base
della tabella allegata.
7) A tutti i lavoratori in forza alla data odierna ed assunti an-
tecedentemente al 31.12.1988 la Societa' corrispondera', unita
mente alla retribuzione del novembre 1989, un importo forfetta
rio a titolo di una tantum di L. 500.000 (cinquecentomila) lor
de, ovviamente comprensivo di tutti gli istituti contrattuali
e di legge, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l'Associazione Ind. Lombarda
p. la FIM-CISL
p. la FIOM-CGIL
p. la UILM-UIL
p la R.S.A.
ALLEGATO ALL'ACCORDO A.I.L. DEL 9 OTTOBRE 1989
MONTE ORE RESIDUO ALTRE SEDI I.B.M. ITALIA
Piemonte n. ore 1.200
Liguria n. ore 500
Triveneto n. ore 1.800
Lombardia n. ore 400
Emilia n. ore 700
Toscana n. ore 600
Centro n. ore 400
Campania/Sud n. ore 600
Sicilia n. ore 300
Totale monte ore residuo n. ore 6.500
ALLEGATO SUL M.O.A.A.
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PREMIO DI PRODUZIONE BASE: 1.500.000 + 35% RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DEL DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
MININO GARANTITO per il 1989 2.000.000
MINIMO GARANTITO per il 1990 2.100.000
MINIMO GARANTITO dal 1991 2.300.000
NUOVO PREMIO DI PRODUZIONE
ESEMPI esplicativi % MOAA
per retribuzione
mensile di Lit.: <22% 22 : 24% >24%
1.500.000 89 - 2.025.000 2.520.000
90 2.100.000 2.100.000 2.300.000
91 2.300.000 2.300.000 2.760.000
92 2.300.000 2.300.000 2.760.000
2.000.000 89 - 2.200.000
90 2.100.000 2.200.000 2.640.000
91 2.300.000 2.300.000 2.760.000
92 2.300.000 2.300.000 2.760.000
2.500.000 89 - 2.375.000
90 2.100.000 2.375.000 2.850.000
91 2.300.000 2.375.000 2.850.000
92 2.300.000 2.375.000 2.850.000
3.000.000 89 - 2.550.000
90 2.100.000 2.550.000 3.060.000
91 2.300.000 2.550.000 3.060.000
92 2.300.000 2.550.000 3.060.000
3.500.000 89 - 2.725.000
90 2.180.000 2.725.000 3.270.000
91 2.300.000 2.725.000 3.270.000
92 2.300.000 2.725.000 3.270.000
4.000.000 89 - 2.900.000
90 2.320.000 2.900.000 3.480.000
91 2.320.000 2.900.000 3.480.000
92 2.320.000 2.900.000 3.480.000
4.500.000 89 - 3.075.000
90 2.460.000 3.075.000 3.690.000
91 2.460.000 3.075.000 3.690.000
92 2.460.000 3.075.000 3.690.000
5.000.000 89 - 3.250.000
90 2.600.000 3.250.000 3.900.000
91 2.600.000 3.250.000 3.900.000
92 2.600.000 3.250.000 3.900.000
N.B.: L'importo del nuovo premio di produzione riportato
in tabella si riferisce ad esempi di retribuzione indivi-
duale mensile di fatto al dicembre precedente l'anno di
erogazione.
ACCORDO APPLICATIVO SUCCESSIVO
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Addi', 9 ottobre 1989 in Milano
Tra la I.B.M. ITALIA S.p.A. nelle persone dei Sigg.: Dr. Oderi-
sio de Grenet, Dr. Luigi Bagordo e Com. Ferdinando Tenucci
e la R.S.A. nelle persone dei Sigg.: R. Pazzali, A. Riboni, L. Reg
giani, W. Dragoni, A. Goldman, G. Pellegrinelli, A. Origo, V. Li-
vraghi, A. Stucchi e S. Giorgi
si conviene quanto segue:
con riferimento al terzo capoverso del punto 3 dell'accordo stipu-
lato in Assolombarda il 9 ottobre 1989 (permessi per aspettati-
ve) la Societa' corrispondera' a ciascun lavoratore interessato,
che ne fara' richiesta, un anticipo del T.F.R. fino ad un importo
massimo pari al 40% dell'accantonato individuale al dicembre del-
l'anno precedente a quello di inizio del periodo di aspettativa e
comunque non superiore alle retribuzioni che non saranno percepi-
te.
p. la Direzione
p. la
R.S.A.
ACCORDO APPLICATIVO SUCCESSIVO
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IBM Italia S.p.A.
Segrate, 8 novembre 1989
Al Coordinamento
Rappresentanza Sindacale
Aziendale - IBM Italia S.p.A.
c/o : Sigg. A.Riboni - Milano
A.Goldmann -
Venezia Mestre
Con riferimento all'allegato dell'accordo 9/10/89 relativo al
monte ore residuo altre Sedi IBM Italia vi comunichiamo, in alle-
gato, l'elenco delle sedi da intendersi ricomprese nelle singole
"regioni".
Distinti saluti.
F. Tenucci
Allegato lettera dell'8/11/89 - Monte ore residuo-Altre Sedi IBM
Italia
Elenco Sedi
Piemonte : Torino
Biella
Alessandria
Liguria : Genova
Triveneto : Padova
Verona
Venezia/Mestre
Udine
Trieste
Bolzano
Treviso
Trento
Lombardia : Brescia
Bergamo
Rivoltella
Novedrate
Emilia : Bologna
Parma
Modena
Toscana : Firenze
Livorno
Pisa
Centro: Perugia
Ancona
Pescara
Cagliari
Campania / Sud : Napoli
Bari
Catanzaro
Taranto
Sicilia : Palermo
Catania