Dall’1 gennaio 2013, in seguito all’entrata in vigore della Legge 20 giugno 2012 n. 92 (Legge Fornero), la Disoccupazione Ordinaria sarà sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), mentre le disposizioni della
Legge 223/91 riguardanti la mobilità saranno abrogate con effetto dall’1 gennaio 2016; nel frattempo sarà applicato un regime transitorio consistente in una progressiva riduzione dei periodi di tempo coperti da mobilità (a questo proposito vedi il documento di riferimento sulla mobilità).
Si tratta di una nuova forma di assicurazione, istituita presso la Gestione Prestazioni Temporanee dei lavoratori dipendenti, finalizzata a garantire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dall'1-1-2013. Conseguentemente, non potrà fruirne chi risolve consensualmente il rapporto di lavoro ad eccezione:
- delle lavoratrici madri e lavoratori padri che si dimettono entro l'anno di vita del bambino;
- di chi si dimette per giusta causa;
- di chi risolve consensualmente il rapporto di lavoro, se:
- ciò è dovuto a trasferimento ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza;
- ciò è conseguente a una conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro in applicazione delle nuove norme introdotte dalla legge Fornero (modifiche all’art. 18 della Legge 300/70).
L’ASPI non si applica:
- ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Oltre a quanto tutto sopra specificato, per accedere all’ASPI, occorrerà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
- un contributo settimanale antecedente il biennio stesso;
- avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego.
Il trattamento economico previsto è il seguente:
- il 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 questo massimale è pari a € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge;
- al 75% del sopra citato importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e detto importo (€ 1.192,98 per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito;
- il trattamento non può superare un importo massimo definito annualmente.
Il trattamento, come sopra specificato, dopo sei mesi viene ridotto del 15% e, dopo dodici mesi, di un ulteriore 15%.
Sugli importi erogati non insiste nessuna trattenuta contributiva.
Per quanto riguarda la durata, è previsto una norma transitoria valida dal 2013 al 2015:
Anno di cessazione del rapporto di lavoro |
Età anagrafica inferiore a 50 anni |
Età anagrafica pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni |
Età anagrafica pari o superiore a 55 anni |
2013 |
8 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
2014 |
8 mesi |
12 mesi |
14 mesi |
2015 |
10 mesi |
12 mesi |
16 mesi |
Si andrà a regime dall’1.1.2016 quando la durata del trattamento diventerà la seguente:
- 12 mesi fino 54 anni di età, con detrazione dei periodi già fruiti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 18 mesi dai 55 anni nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio e con detrazione dei periodi già percepiti nei diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda di ammissione all’ASpI deve essere presentata alla sede INPS competente (esclusivamente in via telematica) entro e non oltre due mesi dalla data in cui si acquisisce il diritto a percepire la corrispondente indennità e cioè decorsi 7 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In altre parole, i due mesi decorrono da:
- ottavo giorno dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale (data di notifica della procedura di licenziamento presso la Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di mancata conciliazione presso la medesima Direzione e rinuncia all’impugnazione in sede giudiziaria; oppure, data di cessazione del rapporto di lavoro così come definita nel verbale di conciliazione firmato presso la Direzione Territoriale del Lavoro; oppure, nel caso di mancata conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro e impugnazione del licenziamento in sede giudiziaria, data notifica di sentenza giudiziaria);
- data di riacquisto della capacità lavorativa in caso di malattia o infortunio iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
La corresponsione (pagmento) da parte dell’INPS dell’indennità ASpI decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto se la domanda è presentata entro il settimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo il settimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se successiva alla presentazione della domanda di indennità;
- dalle date sopra indicate per riacquisto capacità lavorativa, preavviso, maternità, giusta causa.
Il beneficiario DECADE DALL’INDENNITA’ nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
Maggiori informazioni sono reperibili presso l’apposita pagina web nel portale INPS, oppure presso i patronati previdenziali; ciò vale anche per quanto riguarda la cosiddetta MiniASpI che sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti