Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Vedere anche: Licenziamento Collettivo - Mobilità [DL on line - Rivista Telematica di diritto del lavoro]; Manuale dell'indennità di mobilità, a cura del Dr. Fernando Comanzo - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (1/2003 - zippato); La Cassa Integrazione Guadagni e la Mobilità [INPS - aprile 2008]
Assicurazione Sociale per l’Impiego

Ultimo aggiornamento: 4/10/2014 - A cura di: Alfio Riboni

Dall’1 gennaio 2013, in seguito all’entrata in vigore della Legge 20 giugno 2012 n. 92 (Legge Fornero), la Disoccupazione Ordinaria sarà sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), mentre le disposizioni della Legge 223/91 riguardanti la mobilità saranno abrogate con effetto dall’1 gennaio 2016; nel frattempo sarà applicato un regime transitorio consistente in una progressiva riduzione dei periodi di tempo coperti da mobilità (a questo proposito vedi il documento di riferimento sulla mobilità).

Si tratta di una nuova forma di assicurazione, istituita presso la Gestione Prestazioni Temporanee dei lavoratori dipendenti, finalizzata a garantire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dall'1-1-2013. Conseguentemente, non potrà fruirne chi risolve consensualmente il rapporto di lavoro ad eccezione:

L’ASPI non si applica:

Oltre a quanto tutto sopra specificato, per accedere all’ASPI, occorrerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Il trattamento economico previsto è il seguente:

Il trattamento, come sopra specificato, dopo sei mesi viene ridotto del 15% e, dopo dodici mesi, di un ulteriore 15%.
Sugli importi erogati non insiste nessuna trattenuta contributiva.

Per quanto riguarda la durata, è previsto una norma transitoria valida dal 2013 al 2015:

 
Anno di cessazione del rapporto di lavoro
Età anagrafica inferiore a 50 anni Età anagrafica pari o superiore a 50 anni;
inferiore a 55 anni
Età anagrafica pari o superiore a 55 anni
2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi
2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi
2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi

Si andrà a regime dall’1.1.2016 quando la durata del trattamento diventerà la seguente:

La domanda di ammissione all’ASpI deve essere presentata alla sede INPS competente (esclusivamente in via telematica) entro e non oltre due mesi dalla data in cui si acquisisce il diritto a percepire la corrispondente indennità e cioè decorsi 7 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In altre parole, i due mesi decorrono da:

La corresponsione (pagmento) da parte dell’INPS dell’indennità ASpI decorre:

Il beneficiario DECADE DALL’INDENNITA’ nei seguenti casi:

Maggiori informazioni sono reperibili presso l’apposita pagina web nel portale INPS, oppure presso i patronati previdenziali; ciò vale anche per quanto riguarda la cosiddetta MiniASpI che sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti