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Sulla base dei dati a consuntivo riguardanti le prestazioni in reperibilità effettuate nel primo semestre 2001, dobbiamo rilevare:
A fronte di questa situazione, il Coordinamento Nazionale RSU IBM ribadisce che le prestazioni in reperibilità sono esigibili solo quando richieste nel rispetto degli accordi sindacali che disciplinano la materia: in caso contrario il lavoratore non ha obblighi e non è tenuto a subire le arbitrarie scelte aziendali.
Segrate, 11 dicembre 2001
Coordinamento Nazionale RSU IBM Italia S.p.A.
L'accordo è consultabile nel dettaglio al seguente indirizzo internet: www.rsuibm.org/2000o035.htm