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Da: Retribuzione; Diritti sindacali e dei lavoratori; Formazione e addestramento; Spostamenti, trasferte, viaggi; Orario di lavoro; Sedi periferiche; Stabilimenti di Santa Palomba e Vimercate; Sedi di Roma; Sedi di Milano e Segrate

[Chiusure collettive, part-time, trasferte, premio di produzione, monte ore RSA]

    Addi', 9 ottobre 1989 in Milano

    Tra l'Associazione Industriale  Lombarda nelle persone  dei Sigg.:
    Dr. Elio Minicone  e Rag. Luigi Arienti che rappresentano ed assi-
    stono la Ditta I.B.M. ITALIA S.p.A.  presente  nelle  persone  dei
    Sigg.: Dr. Oderisio de  Grenet, Dr. Luigi Bagordo e Com. Ferdinan-
    do Tenucci

    e la FIM-CISL rappresentata dai Sigg.: Vito Milano e Pinuccia Caz-
    zaniga

    la FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg.: G.Piero Castano e Alberto An
    ghileri

    e la UILM-UIL rappresentata dal Sig. Mario Rocca

    presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale

    stato convenuto quanto segue:

    1)  le Parti si danno atto di aver ottemperato a  quanto  previsto 
        dall'art. 3,  Disciplina Generale, Sezione I, del vigente CCNL
        di categoria;

    2)  eventuali rilevanti modifiche  organizzative,  tecnologiche  e 
        produttive continueranno a costituire oggetto   di informazio-
        ne, sia   a livello  di sede  centrale che  di stabilimenti di
        produzione, nei confronti delle R.S.A..
        La Societa' riconferma, inoltre,  la  propria disponibilita' a
        fornire in sede aziendale consuntivi annuali  sulle  attivita'
        di formazione  precedentemente realizzate, con riferimento an-
        che alla tipologia dei corsi, al numero complessivo  dei dipen
        denti coinvolti nonche' alle  giornate/studente dedicate;

    3)  di norma entro il 31 marzo di  ciascun  anno la Direzione e le
        R.S.A. si incontreranno per l'esame congiunto   dei periodi di
        chiusura collettiva.
        A tale riguardo la Societa',compatibilmente con le proprie esi
        genze tecnico-organizzative, ribadisce l'intenzione di privile
        giare il godimento individuale dei permessi retribuiti, di cui
        al protocollo   aggiuntivo all'art.5, Disciplina Generale, Se-
        zione III, del vigente CCNL di  categoria, utilizzando di nor-
        ma collettivamente i cod. 99  in misura  non superiore a 5 per
        anno.
        In riferimento al punto  4) dell'accordo  aziendale  del 22.2.
        1982, la Societa' dichiara la propria disponibilita',  qualora
        il lavoratore interessato ne faccia richiesta e le esigenze or
        ganizzative lo consentano, ad apporre al contratto a tempo par
        ziale un  limite  temporale di norma non inferiore ai 6 mesi e
        non superiore ai 24.
        Le Parti si incontreranno di  norma  con  cadenza  annuale per
        una verifica congiunta dell'andamento del fenomeno.
        Entro la fine dell'anno  in corso, compatibilmente  con le esi
        genze tecnico-organizzative, l'Azienda  valutera', a richiesta
        del lavoratore interessato, la  possibilita' di apporre un ter
        mine nei limiti di cui sopra anche a rapporti  a part-time at-
        tualmente in essere.
        La Societa'  riconferma la prassi in atto, che prevede la con-
        cessione di aspettative, al di fuori dei casi gia' previsti da
        norme di legge o clausole contrattuali,  per periodi non supe-
        riori ai 12  mesi e  quando le  stesse siano seriamente motiva
        te e comunque compatibili con le esigenze organizzative ed ope
        rative della Societa'.
        Le Parti  si  danno  reciprocamente atto che la concessione di
        aspettative legittima il ricorso  della Societa' ad assunzioni
        ai sensi della Legge 18.4.1962, n. 230;

    4)  per ogni giornata intera di trasferta con pernottamento verra'
        riconosciuto a ciascun lavoratore interessato l'importo forfet
        tario di   L.   12.000   lorde  per  spese  non   documentate.
        Conseguentemente non verranno piu' rimborsate le piccole spese
        quali, ad  esempio, quelle  relative a: trasporto bagagli, bus
        urbani e metro, mance e simili.
        Per quanto concerne, inoltre,  i vari trattamenti di trasferta
        riconosciuti ai sensi della normativa  aziendale,  la Societa'
        monitorizzera' fenomeno al fine di procedere ad eventuali ade-
        guamenti qualora gli stessi si rendessero necessari;

    5)  il premio  di produzione ad oggi in vigore subira' le seguenti
        modifiche:
        a) dal 1989, fatto salvo quanto  previsto  al successivo punto
        b), per ciascun lavoratore l'importo di L. 1.500.000 (un milio
        necinquecentomila) verra' incrementato di una  somma  pari  al
        35% della  sua retribuzione individuale  (minimo, superminimo,
        3 elemento, contingenza, aumenti  periodici) in atto al dicem-
        bre dell'anno precedente.
        In ogni caso saranno garantiti a ciascun dipendente gli impor-
        ti di L. 2000000 (duemilioni) per l'anno 1989,  di  L. 2100000
        (duemilionicentomila) per  l'anno 1990 e di L. 2300000 (duemi-
        lionitrecentomila) dall'anno  1991, fatti salvi, naturalmente,
        i casi   di assunzione  o risoluzione  del rapporto  in  corso
        d'anno;
    b)  dal 1990 il premio di produzione, nei valori ottenuti in appli
        cazione di quanto previsto al precedente punto a),sara' aggan-
        ciato al Margine Operativo Ante Ammortamenti (MOAA) del bilan-
        cio aziendale  certificato   dell'anno precedente, determinato
        dal rapporto:

                             UTILE OPERATIVO LORDO
            ---------------------------------------------------
            TOTALE  RICAVI DELLE  VENDITE E  DELLE  PRESTAZIONI

         Il MOAA preso come riferimento per la determinazione del pre-
         mio di produzione base e pari al 23% come risulta  dal bilan-
         cio certificato della Societa' per l'esercizio 1988.

         Il riferimento a tale parametro potra' comportare delle oscil
         lazioni in piu' o in meno del premio di produzione base secon
         do la seguente dinamica:
         1.se il MOAA dell'anno sara' compreso tra il 22% ed il 24%, a
           ciascun lavoratore sara' erogato il premio di produzione in
           dividuale base di cui al precedente punto a);
         2.se il MOAA risultera' superiore al 24%, il premio di produ-
           zione individuale base di ciascun dipendente sara' aumenta-
           to del 20%;
         3.se il MOAA risultera' inferiore al 22%, il premio di produ-
           zione individuale  base di ciascun dipendente sara' ridotto
           del 20%.
           In ogni caso saranno garantiti a ciascun dipendente gli im-
           porti di L. 2000000 (duemilioni)  per  l'anno  1989,  di L.
           2100000 (duemilionicentomila)  per  l'anno  1990  e  di  L.
           2300000 (duemilionitrecentomila) dall'anno 1991, fatti sal-
           vi, naturalmente,  i  casi  di assunzione o risoluzione del
           rapporto in corso d'anno.
           Sono fatte salve le modalita' di corresponsione aziendalmen
           te in atto limitatamente all'importo  di L. 1500000 (un mi-
           lionecinquecentomila).
           La quota individuale eccedente  tale somma verra' corrispo-
           sta in soluzione unica con le competenze del mese di giugno
           di ciascun anno.

           Le Parti si reincontreranno nel maggio 1993 per una verifi-
           ca dell'andamento del premio di produzione cosi' come rifo-
           mulato con il punto 5) del  presente accordo.

    6)  Con decorrenza 1 gennaio 1990, fermo restando  quanto previsto 
        al punto  2 dell'accordo 13.6.1972 ed al punto 11 dell'accordo
        7.1.1978, il monte ore a disposizione delle R.S.A. viene deter
        minato in n. 32.000 ore annue complessive.

        La ripartizione di tale monte  ore  tra le varie sedi sara' la
        seguente:

        - stabilimento e uffici di Vimercate n. 8.500 ore anno;
        - uffici  di  Milano, Segrate e sede di Basiano  n.10.500  ore
          anno;
        - uffici di Roma n. 3.500 ore anno;
        - stabilimento  e  uffici di S. Palomba - Pomezia n. 3.000 ore
          anno .

        Il monte ore residuo (pari a n.6.500 ore) verra' ripartito tra
        le restanti sedi con criteri  di  proporzionalita'  sulla base
        della tabella allegata.

    7)  A tutti i lavoratori in forza alla data odierna ed assunti an-
        tecedentemente al 31.12.1988 la Societa' corrispondera', unita
        mente alla retribuzione del novembre 1989, un importo forfetta
        rio a titolo di una tantum di L. 500.000 (cinquecentomila) lor
        de, ovviamente comprensivo di tutti gli istituti  contrattuali
        e di legge, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

    Letto, confermato e sottoscritto.

    p. l'Associazione Ind. Lombarda
                                                        p. la FIM-CISL
                                                       p. la FIOM-CGIL
                                                        p. la UILM-UIL
                                                          p  la R.S.A.

    ALLEGATO ALL'ACCORDO A.I.L. DEL 9 OTTOBRE 1989

    MONTE ORE RESIDUO ALTRE SEDI I.B.M.  ITALIA

                           Piemonte        n. ore 1.200
                           Liguria         n. ore   500
                           Triveneto       n. ore 1.800
                           Lombardia       n. ore   400
                           Emilia          n. ore   700
                           Toscana         n. ore   600
                           Centro          n. ore   400
                           Campania/Sud    n. ore   600
                           Sicilia         n. ore   300

                           Totale monte ore residuo  n. ore 6.500

    ALLEGATO SUL M.O.A.A.
    ---------------------

          PREMIO DI  PRODUZIONE  BASE:  1.500.000  +  35% RETRIBUZIONE
                 INDIVIDUALE DEL DICEMBRE ANNO PRECEDENTE

              MININO GARANTITO per il 1989         2.000.000
              MINIMO GARANTITO per il 1990         2.100.000
              MINIMO GARANTITO dal 1991            2.300.000


    NUOVO PREMIO DI PRODUZIONE

             ESEMPI esplicativi                    % MOAA
             per retribuzione
             mensile di Lit.:       <22%          22 : 24%      >24%


             1.500.000     89          -          2.025.000  2.520.000
                           90      2.100.000      2.100.000  2.300.000
                           91      2.300.000      2.300.000  2.760.000
                           92      2.300.000      2.300.000  2.760.000

             2.000.000     89          -          2.200.000
                           90      2.100.000      2.200.000  2.640.000
                           91      2.300.000      2.300.000  2.760.000
                           92      2.300.000      2.300.000  2.760.000

             2.500.000     89          -          2.375.000
                           90      2.100.000      2.375.000  2.850.000
                           91      2.300.000      2.375.000  2.850.000
                           92      2.300.000      2.375.000  2.850.000

             3.000.000     89          -          2.550.000
                           90      2.100.000      2.550.000  3.060.000
                           91      2.300.000      2.550.000  3.060.000
                           92      2.300.000      2.550.000  3.060.000

             3.500.000     89          -          2.725.000
                           90      2.180.000      2.725.000  3.270.000
                           91      2.300.000      2.725.000  3.270.000
                           92      2.300.000      2.725.000  3.270.000

             4.000.000     89          -          2.900.000
                           90       2.320.000     2.900.000  3.480.000
                           91       2.320.000     2.900.000  3.480.000
                           92       2.320.000     2.900.000  3.480.000

             4.500.000     89           -         3.075.000
                           90       2.460.000     3.075.000  3.690.000
                           91       2.460.000     3.075.000  3.690.000
                           92       2.460.000     3.075.000  3.690.000

             5.000.000     89           -         3.250.000
                           90       2.600.000     3.250.000  3.900.000
                           91       2.600.000     3.250.000  3.900.000
                           92       2.600.000     3.250.000  3.900.000

             N.B.: L'importo  del nuovo premio di produzione riportato
             in tabella si riferisce ad esempi di retribuzione indivi-
             duale mensile di fatto al  dicembre  precedente l'anno di
             erogazione.

    ACCORDO APPLICATIVO SUCCESSIVO 
    ------------------------------

    Addi', 9 ottobre 1989 in Milano

    Tra la I.B.M.  ITALIA S.p.A.  nelle persone  dei Sigg.: Dr. Oderi-
    sio de Grenet, Dr. Luigi Bagordo e Com. Ferdinando Tenucci

    e la R.S.A. nelle persone dei Sigg.: R. Pazzali, A. Riboni, L. Reg
    giani, W. Dragoni, A. Goldman, G. Pellegrinelli,  A. Origo, V. Li-
    vraghi, A. Stucchi e S. Giorgi

    si conviene quanto segue:

    con riferimento al terzo capoverso del punto 3 dell'accordo stipu-
    lato in Assolombarda   il 9 ottobre 1989 (permessi  per aspettati-
    ve) la Societa' corrispondera' a  ciascun  lavoratore interessato,
    che ne fara' richiesta, un anticipo del T.F.R. fino  ad un importo
    massimo pari al 40% dell'accantonato  individuale al dicembre del-
    l'anno precedente a  quello di inizio del periodo di aspettativa e
    comunque non superiore alle retribuzioni  che non saranno percepi-
    te.

    p. la Direzione
    p. la
    R.S.A.

    ACCORDO APPLICATIVO SUCCESSIVO
    ------------------------------

    IBM Italia S.p.A.
                                              Segrate, 8 novembre 1989

                                                      Al Coordinamento
                                              Rappresentanza Sindacale
                                         Aziendale - IBM Italia S.p.A.
                                        c/o : Sigg. A.Riboni  - Milano
                                                          A.Goldmann -
                                                        Venezia Mestre

    Con  riferimento  all'allegato   dell'accordo  9/10/89 relativo al
    monte ore residuo altre Sedi IBM  Italia vi comunichiamo, in alle-
    gato, l'elenco  delle sedi da intendersi ricomprese  nelle singole
    "regioni".
    Distinti saluti.
                                                            F. Tenucci

    Allegato lettera dell'8/11/89  -  Monte ore residuo-Altre Sedi IBM
    Italia

                                    Elenco Sedi

             Piemonte :             Torino
                                    Biella
                                    Alessandria

             Liguria :              Genova

             Triveneto :            Padova
                                    Verona
                                    Venezia/Mestre
                                    Udine
                                    Trieste
                                    Bolzano
                                    Treviso
                                    Trento

             Lombardia :            Brescia
                                    Bergamo
                                    Rivoltella
                                    Novedrate

             Emilia :               Bologna
                                    Parma
                                    Modena

             Toscana :              Firenze
                                    Livorno
                                    Pisa

             Centro:                Perugia
                                    Ancona
                                    Pescara
                                    Cagliari

             Campania / Sud :       Napoli
                                    Bari
                                    Catanzaro
                                    Taranto

             Sicilia :              Palermo
                                    Catania