Home    Lista RSU    Guida Sindacale    Accordi Importanti    Indici Tematici    Storico    Contattaci    Iscriviti    Sindacati    Ricerca

Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Governo e Parlamento italiani; Assistenza, previdenza

VERBALE DI ACCORDO 17/12/1993 parte C

[Mobilità - FIM]

Originale in formato Adobe Acrobat

Vedere anche: Parte A, Parte B

    Integrazione aziendale al trattamento di mobilita'

    Le parti concordano quanto segue:

    Ai lavoratori che,  a conclusione della procedura ex art. 24 Legge 223/
    91 iniziata il 4.10.1993, a seguito di quanto previsto dall'accordo mi-
    nisteriale del 17.12.1993 verranno posti in mobilita' essendo in posses
    so dell'anzianita' contributiva utile  al  raggiungimento dei requisiti
    per il diritto a pensione entro il termine della mobilita'  stessa,  la
    IBM eroghera', ad  integrazione  del  TFR, alla cessazione del rapporto
    una somma lorda dimensionata come segue:

    1.   ammontare equivalente a 8 mensilita'  di retribuzione, comprensiva
         dell'indennita' sostitutiva del preavviso, piu'
    2.   ammontare equivalente al 30% di una mensilita'  per  ogni  mese di
         permanenza in mobilita', e non oltre la data di raggiungimento del
         l'anzianita' contributiva di cui sopra.

    La somma totale  non  potra' comunque superare l'equivalente di 18 o 25
    mensilita' lorde per i lavoratori ammessi  rispettivamente alla mobili-
    ta' con durata massima di 36 mesi o alla mobilita' con  durata  massima
    superiore a 36 mesi e fino a 72.

    La somma di  cui  al  punto 1 verra' erogata contestualmente al TFR. La
    somma di cui al punto 2 verra' erogata  dietro  presentazione  da parte
    del lavoratore delle evidenze della propria posizione assicurativa INPS
    sulla base della quale possa essere determinato con certezza il periodo
    di mobilita' da conteggiare ai fini del calcolo della somma in questio-
    ne.

    All'atto della riscossione dei trattamenti aggiuntivi  di cui sopra, il
    lavoratore interessato rilascera'  quietanza liberatoria presso l'UPLMO
    ai sensi delle vigenti norme di Legge (L. 533/73).

    Il valore della mensilita' e' quello della retribuzione di novembre '93
    (alla voce totale competenze piu' eventuale base di calcolo per il per-
    sonale a compensi variabili).

    Le parti inoltre raccomanderanno, eccezionalmente,  al Consiglio di Am-
    ministrazione del Fondo Interno Mutualistico di estendere le provviden-
    ze del FIM al personale posto in mobilita' in applicazione dell'accordo
    ministeriale del 17.12.1993, che, senza soluzione di continuita', acce-
    da al trattamento  pensionistico  di anzianita' o di vecchiaia,  previo
    versamento dei contributi dovuti.

    Tali provvidenze cesseranno  di  operare  qualora gli interessati siano
    cancellati dalla lista di mobilita' per motivi diversi dal pensionamen-
    to.

    Letto, confermato e sottoscritto.
    Roma, 17 dicembre 1993

    per IBM SEMEA S.p.A.                              per le R.S.A.