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Da: Occupazione, forza lavoro, scorpori, trasferimenti; Telelavoro; Governo e Parlamento italiani; Retribuzione

[Mobilita', telelavoro, premio di risultato]

Vedere anche: Precisazioni sull'accordo

Originale in formato Adobe Acrobat

[Il seguente testo rappresenta l'Ipotesi di Accordo approvata dal referendum
dei dipendenti IBM il 6/3/1998 e perfezionata in  Accordo presso la DIREZIONE
GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIVISIONE XI del Ministero del Lavoro G.T.]

Addi' 20 febbraio 1998

                                        Tra

Assolombarda nella persona del Rag. Luigi Arienti che rappresenta ed assiste la
IBM Italia  S.p.A. nelle persone dei Sigg: Dr. Luigi Bagordo, Ing. Antonio
Dragotto, D.ssa Monica Maci, Dr. Luca Citterio

                                        e

la FIM rappresentata dal Sig.Luigi Cattaneo la FIOM rappresentata dal Sig.
Maurizio Canepari e  Fabrizio Tola la UILM rappresentata dal Sig. Agostino
Sudati

                                        con

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.a.

premesso che:

nel corso degli incontri del 30 gennaio 1998, 19 e 20 febbraio 1998, anche in
applicazione di quanto previsto dall'accordo del 22.05.95 in tema di
informazioni, l'Azienda ha illustrato i risultati economici del 1997 e indicato
l'evoluzione degli organici nell'anno;

in tali incontri l'Azienda ha anche illustrato le proprie esigenze alla luce
dei risultati 1997 e delle previsioni occupazionali per il 1998;

tutto cio' premesso si e' concordato quanto segue:

OCCUPAZIONE

L'Azienda ritiene di poter raggiungere il proprio obiettivo di riequilibrio
degli organici (pari a 700 unita') attraverso il ricorso a incentivazioni
all'esodo, alla mobilita' finalizzata alla maturazione dei requisiti per il
diritto al trattamento pensionistico, alla riqualificazione e redeployment.

L'Azienda ha avviato un programma di incentivazione all'esodo che si
concludera' entro il 31.3.1998. Entro la  stessa data le Parti consolideranno
il numero di lavoratori  che matureranno i requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico attraverso il ricorso alla mobilita' secondo lo
schema di cui all'accordo aziendale del 20 febbraio 1998;

L'Azienda provvedera' entro la prima decade del mese di marzo 1998 a
formalizzare l'apertura della procedura di mobilita' ex art.24, L.223/91 e le
OO.SS. si impegnano ad esperire favorevolmente la stessa al verificarsi delle
condizioni di cui all'accordo aziendale del 20/02/98;

Viene sin d'ora prevista la possibilita' di collocare il personale in mobilita'
sino a tutto il 30 novembre 1998, esercitando in tal senso la facolta' di
deroga e proroga ai sensi di quanto previsto dall'art.8, comma IV, L.236/93.

I criteri di selezione del personale da porre in mobilita' saranno quelli della
maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento  pensionistico
attraverso la mobilita'. Le Parti dichiarano che tali criteri sono sostitutivi
di quelli stabiliti dall'art.5, L.223/91.

Conseguentemente l'Azienda non ricorrera' in maniera unilaterale agli strumenti
previsti dagli artt. 1, 4 e 24 legge 223/91 fino a tutto il 31.12.1998 con una
verifica sindacale da effettuarsi nella prima settimana del successivo mese di
febbraio per un esame delle prospettive industriali, produttive ed
occupazionali dell'Azienda.

Nel riconfermare la propria determinazione a rivedere la struttura
organizzativa nelle sedi periferiche, la Societa' non procedera' a
trasferimenti collettivi fino al 31.12.1998, compresi i lavoratori addetti alle
attivita' segretariali e delegate gia' oggetto della procedura aperta con
lettera del 15 maggio 1997.

Dalla stipula del presente accordo, per i lavoratori per i quali il
trasferimento collettivo e' stato disposto a decorrere dal gennaio 1998,
verificato il realizzarsi di nuove opportunita' professionali nelle sedi di
origine dei medesimi e previa disponibilita' degli interessati, la Societa'
provvedera' a ricollocarli nelle sedi di lavoro di provenienza entro il 30
settembre 1998.

TELELAVORO

L'azienda riconferma quanto sottoscritto nel verbale di incontro del 24.4.1996
e nell'accordo del 29.1.1997.

Le Parti si incontreranno entro il trimestre successivo alla data di
sottoscrizione del presente accordo per l'avvio di una trattativa finalizzata
alla definizione di un quadro normativo che regoli il Telelavoro a Domicilio
secondo lo schema previsto dall'accordo aziendale del 20 febbraio 1998.

PREMIO DI RISULTATO

Le Parti si incontreranno entro il trimestre  successivo alla data di
sottoscrizione del presente accordo per avviare un negoziato volto
all'introduzione di un  Premio di Risultato avente le seguenti caratterische:

1. sara' erogato a partire dal 1999 a fronte del raggiungimento di obiettivi di
sviluppo e redditivita' aziendale individuati in coerenza con la struttura
introdotta dalla Compagnia ai diversi livelli internazionali e nel rispetto di
quanto previsto dal CCNL;

2. potra' essere armonizzato con la Quota Variabile individuale di cui
all'accordo aziendale del 20 maggio 1995

Letto confermato e sottoscritto p. Assolombarda
p.FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL


p.la Direzione                                  p.il Coordinamento R.S.U.


................................................................................


Addi' 20 febbraio 1998

ACCORDO AZIENDALE APPLICATIVO

Integrazioni al trattamento di mobilita'

 Tra

la Direzione di IBM Italia S.p.A. rappresentata dai sigg. Dr. Luigi Bagordo,
Ing. Antonio Dragotto, D.ssa Monica Maci e Dr. Luca Citterio

il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A..

si e' concordato quanto segue.


In applicazione dell'accordo firmato in Assolombarda il 20 febbraio 1998 (per
un percorso di mobilita' che riguardera' esclusivamente il personale che
dichiarera' di non opporsi), ai lavoratori che a conclusione della procedura ex
art. 24, L.223/91, da aprire per 500 dipendenti entro la prima decade di marzo
e da esperire con accordo entro il 31 marzo 1998, saranno collocati in
mobilita', la Societa' eroghera', ad integrazione del T.F.R. ed in aggiunta al
trattamento di mobilita', una incentivazione all'esodo lorda dimensionata come
segue:


A) ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ammontare(comprensivo dell'indennita' sostitutiva del preavviso) risultante
dalla somma di:

20 mensilita'

piu'

0,5 mensilita' per ogni anno di eta' mancante ai 60 anni con un massimo di 4
mensilita'

piu'

il numero di mensilita' pari alla differenza (espressa in milioni) fra la
retribuzione mensile ed il valore di 4.000.000


B) SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Pagamenti erogabili solo per i periodi durante i quali non si sia prestato
lavoro subordinato (appositamente documentato) e risultanti dalla
commisurazione dei parametri sotto riportati:

per un periodo max di 36 mesi piu' 1 mese per ogni anno di eta' mancante ai 60
anni con un massimo di 48 mesi

un ammontare risultante dalla somma del 30% della retribuzione piu' un 1% per
ogni milione di retribuzione oltre i 3.000.000 mese con un massimo del 35%
complessivo (+5% rispetto al 30%)


C) EXTRAINTEGRAZIONE

Lire 400.000 per ogni mese di permanenza in mobilita' a partire dal momento
della cessazione del rapporto di lavoro.


D) RISCATTO DELLA LAUREA E/O ALTRI PERIODI CONTRIBUTIVI PREGRESSI

Nel caso che al fine del raggiungimento dei requisiti pensionistici durante la
mobilita' si rendesse necessario anche il riscatto contributivo della laurea o
di altri periodi contributivi pregressi, la Societa' rimborsera' il valore del
riscatto dei soli anni strettamente necessari con il massimo di lire 100.000.000
lordi. Tale ammontare sara' erogato dietro presentazione di quietanza/ricevuta
di avvenuto pagamento all'Istituto Previdenziale.

Per il calcolo e l'erogazione delle somme di cui ai punti A) B) C) D) , il
lavoratore dovra' presentare le evidenze della propria posizione assicurativa
INPS sulla base della quale possano essere determinate con certezza le date di
maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione.

Ai fini di quanto previsto ai punti A) e B) per eta' si deve intendere
convenzionalmente quella compiuta al 31/12/98.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e della erogazione della
quota iniziale di trattamento aggiuntivo come sopra definito, il lavoratore
dovra' rilasciare quietanza liberatoria presso l'UPLMO ai sensi delle vigenti
norme di legge (L.533/73).

Il valore della mensilita' presa a riferimento per i conteggi dei trattamenti
di cui sopra e' quello della retribuzione lorda del mese di marzo 1998 (voce
totale competenze o, per il personale ad incentivo, retribuzione complessiva
lorda come specificato nella lettera "Retribuzione '98") riproporzionato alle
ore effettivamente lavorate.


Per il solo personale turnista che alla data del presente accordo effettua con
regolarita' turni di lavoro avvicendati da almeno due anni e per la sola
erogazione aggiuntiva di cui al punto B), la retribuzione di riferimento per i
conteggi sara' comprensiva del 75% delle competenze erogate a titolo di
indennita' turno e maggiorazioni associate calcolate sulla media delle ultime
26 mensilita' come segue:

                                compet. turni ultimi 2 anni (*) retibuz. base
di rif. + 0.75 x --------------------------------------------
                                                26

(*) erogate nel periodo di paga da Aprile '96 a Marzo '98 compresi


 Limitatamente al personale posto in mobilita', in applicazione del presente
accordo, essendo in possesso di posizione contributiva che consenta di maturare
i requisiti per il raggiungimento della pensione durante la mobilita', le Parti
raccomanderanno al Consiglio di Amministrazione del CADGI di estendere le
prestazioni di rimborso spese sanitarie, previo versamento dei contributi
dovuti.
Tali previdenze cesseranno di operare qualora gli interessati:

- siano cancellati dalle liste di mobilita' per motivi diversi dal
pensionamento;

- alla data prevista di decorrenza non accedano al trattamento di pensione
secondo la normativa in vigore

Le Parti si incontreranno prima di ogni scadenza mensile di licenziamento per
verificare l'esattezza dei conteggi relativi al raggiungimento dei requisiti
pensionistici, la lista dei lavoratori da collocare in mobilita alla data e la
conseguente incentivazione derivante da quanto previsto ai punti A) B) C) D).

Resta inteso che, nell'eventualita' che alla data di prevista cessazione dei
rapporti di lavoro non esistessero le condizioni normative per maturare durante
il periodo di mobilita' ed entro il termine dello stesso i requisiti per il
diritto al trattamento pensionistico, ai lavoratori interessati non sara'
risolto il rapporto di lavoro.


TELELAVORO

Con riferimento a quanto previsto nell'accordo firmato in Assolombarda il 20
febbraio 1998, le Parti concordano che negli incontri finalizzati al
raggiungimento di un'intesa sul Telelavoro Domiciliare dipendente si
riferiranno all'Accordo Confcommercio/CGIL-CISL-UIL del 20.6.1997, tenuto conto
delle risultanze della commissione paritetica IBM/RSU

Letto confermato e sottoscritto

 p.la Direzione                                           p.il Coordinamento